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Legge 3 luglio 1989, n. 257 · Legge 3 luglio 1989, n. 257 — Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali

Legge 3 luglio 1989, n. 257 Art. 6

Titolo I NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

In KraftAmtlicher Text

1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non puo' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa e' stata interamente espiata.