Legge 3 luglio 1989, n. 257 Art. 6
Titolo I NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non puo' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa e' stata interamente espiata.