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Legge 3 luglio 1989, n. 257 · Legge 3 luglio 1989, n. 257 — Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali

Legge 3 luglio 1989, n. 257 Art. 2

Titolo I NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

In KraftAmtlicher Text

1. Alla sentenza penale straniera e' dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:

a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai princi'pi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e' in corso nello Stato procedimento penale.