Legge 3 luglio 1989, n. 257 Art. 10
Titolo IV DISPOSIZIONE FINALE
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo IV DISPOSIZIONE FINALE
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.