Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 14 giugno 1989, n. 234 · Legge 14 giugno 1989, n. 234 — Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale

Legge 14 giugno 1989, n. 234 Art. 32

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtu' della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti fino alla prevista scadenza, anche se il beneficiario provvede ad estinguere l'operazione di finanziamento cui il contributo stesso e' riferito.