Legge 14 giugno 1989, n. 234 Art. 32
Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtu' della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti fino alla prevista scadenza, anche se il beneficiario provvede ad estinguere l'operazione di finanziamento cui il contributo stesso e' riferito.