Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 5 giugno 1989, n. 219 · Legge 5 giugno 1989, n. 219 — Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

Legge 5 giugno 1989, n. 219 Art. 7

Capo II NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

In KraftAmtlicher Text

1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato puo' delegare uno o piu' dei suoi componenti.

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonche' quelli che applicano misure cautelari limitative della liberta' personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

4. In casi eccezionali di necessita' ed urgenza il presidente del comitato puo' adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.