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Legge 5 giugno 1989, n. 219 · Legge 5 giugno 1989, n. 219 — Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

Legge 5 giugno 1989, n. 219 Art. 17

Capo III MODIFICHE ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 , e' sostituito dal seguente: " Art. 30 (Giudizi civili o amministrativi). - 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell' articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ".

Note all'art. 17: - Per il testo dell' art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5. - Il testo del primo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' il seguente: "Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonche' le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto".