Legge 30 maggio 1989, n. 225 Art. 4
1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati ne' gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.
1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati ne' gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.