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Legge 18 maggio 1989, n. 203 · Legge 18 maggio 1989, n. 203 — Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121

Legge 18 maggio 1989, n. 203 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.

2. E' data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 .

Note all'art. 3: - Il testo dell' art. 16 della legge n. 121/1981 e' riportato nella nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 e' riportato nella nota all'art. 1.