Legge 3 maggio 1989, n. 170 Art. 7
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.