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Legge 3 maggio 1989, n. 169 · Legge 3 maggio 1989, n. 169 — Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino

Legge 3 maggio 1989, n. 169 Art. 6Trattamento di sterilizzazione

In KraftAmtlicher Text

1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:

a) "latte sterilizzato a lunga conservazione" quando ha subi'to un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione "da consumarsi preferibilmente entro", seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno ((...)) ;

b) "latte UHT a lunga conservazione" trattato a ultra alta temperatura, quando ha subi'to un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente ((...)) .

2. La denominazione dei tipi di latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione, cosi' come definiti ai sensi del precedente comma 1, nonche' i termini di conservazione, devono figurare per intero nello stesso campo visivo del contenitore.

3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.