Legge 3 maggio 1989, n. 169 Art. 3Latte pastorizzato
1. Viene definito "latte pastorizzato" il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.