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Legge 17 aprile 1989, n. 150 · Legge 17 aprile 1989, n. 150 — Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

Legge 17 aprile 1989, n. 150 Art. 3Definizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Agli effetti della presente legge, per:

a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricita';

b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisu' puo' formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformita' o di controllo;

c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.