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Legge 17 aprile 1989, n. 134 · Legge 17 aprile 1989, n. 134 — Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Legge 17 aprile 1989, n. 134 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificato dall' articolo 1 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , sono aggiunti i seguenti: "L'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma precedente puo' disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumita' personale. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ".

Nota all'art. 2: Per il testo vigente dell' art. 11 della legge n. 354/1975 e dell' art. 385 del codice penale si veda nelle note al titolo.