Legge 3 aprile 1989, n. 148 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.