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Legge 3 aprile 1989, n. 123 · Legge 3 aprile 1989, n. 123 — Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani

Legge 3 aprile 1989, n. 123 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il sindaco di Parma o un suo delegato;

c) il sindaco di Busseto o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;

e) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;

f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

i) il rettore dell'Universita' di Parma;

l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;

m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;

n) il presidente del Conservatorio di musica di Parma.

2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni.

3. E' responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformita', per la parte scientifica, al programma presentato del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6.

4. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto.

5. Il consiglio delibera su:

a) la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;

b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

e) i limiti di spesa entro i quali il presidente puo' procedere con propria ordinanza;

f) il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformita' alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni.

6. Il consiglio e' convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

Nota all' art. 4: La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".