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Legge 24 marzo 1989, n. 122 · Legge 24 marzo 1989, n. 122 — Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

Legge 24 marzo 1989, n. 122 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anno 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale puo' essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.

3. Si applicano altresi' le norme di cui ai commi, 6, 7 e 8 dell'art. 4.