Legge 9 marzo 1989, n. 88 Art. 7Competenze del comitato esecutivo
CAPO I. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.
2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.
3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto.
4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.