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Legge 9 marzo 1989, n. 88 · Legge 9 marzo 1989, n. 88 — Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Legge 9 marzo 1989, n. 88 Art. 7Competenze del comitato esecutivo

CAPO I. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

In KraftAmtlicher Text

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.

2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto.

4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.