Legge 9 marzo 1989, n. 88 Art. 32Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
CAPO II GESTIONE FINANZIARIA
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.