Legge 8 marzo 1989, n. 95 Art. 1
((
1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
b) avere assolto gli obblighi scolastici ))