Legge 8 marzo 1989, n. 101 Art. 31
1. Nulla e' innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunita' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.