Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 8 marzo 1989, n. 101 · Legge 8 marzo 1989, n. 101 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane

Legge 8 marzo 1989, n. 101 Art. 25

In KraftAmtlicher Text

1. L'attivita' di religione e di culto dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. 2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. 3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredita' e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.