Legge 21 febbraio 1989, n. 80 Art. 3
1. Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.