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Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 34Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione

In KraftAmtlicher Text

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresi' di aver svolto, per almeno un anno, attivita' che forma oggetto della professione di psicologo.