Legge 15 febbraio 1989, n. 54 Art. 2
1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.
1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.