Legge 15 febbraio 1989, n. 52 Art. 3
1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 avranno effetto dopo centottanta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 avranno effetto dopo centottanta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.