Legge 11 febbraio 1989, n. 75 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 della convenzione stessa.
1. Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 della convenzione stessa.