Legge 11 febbraio 1989, n. 74 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'accordo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'accordo stesso.