Legge 11 febbraio 1989, n. 72 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2, comma 2, dell'accordo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2, comma 2, dell'accordo stesso.