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Legge 10 febbraio 1989, n. 48 · Legge 10 febbraio 1989, n. 48 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Legge 10 febbraio 1989, n. 48 Art. 12

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' prorogato al 31 dicembre 1989, in conformita' con il termine di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 .

Nota all'art. 12: Il testo dell' art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/1987 (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti), e' il seguente: "Art. 1. - 1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989".