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Legge 1 febbraio 1989, n. 53 · Legge 1 febbraio 1989, n. 53 — ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

Legge 1 febbraio 1989, n. 53 Art. 24

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato ((che espletano)) funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.

2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali. (11)

--------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati".