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Legge 1 febbraio 1989, n. 36 · Legge 1 febbraio 1989, n. 36 — Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

Legge 1 febbraio 1989, n. 36 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.