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Legge 24 gennaio 1989, n. 31 · Legge 24 gennaio 1989, n. 31 — Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

Legge 24 gennaio 1989, n. 31 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.