Legge 23 gennaio 1989, n. 19 Art. 1
1. All' articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e' sostituito dal seguente: "5) eta' non superiore ad anni settanta".
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all' art. 1: La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici; 3) buona condotta; 4) sana costituzione fisica; 5) eta' non superiore ad anni settanta". L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, e' cosi' formulato: "Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323 ".
Verweist auf
- Legge 23 gennaio 1989, n. 19 Art. 10
- Legge 23 gennaio 1989, n. 19 Art. 3