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Legge 2 gennaio 1989, n. 6 · Legge 2 gennaio 1989, n. 6 — Ordinamento della professione di guida alpina

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Art. 8Validita' dell'iscrizione all'albo

In KraftAmtlicher Text

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.

2. Il rinnovo e' altresi' subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.