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Legge 2 gennaio 1989, n. 6 · Legge 2 gennaio 1989, n. 6 — Ordinamento della professione di guida alpina

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Art. 23Guide vulcanologiche

In KraftAmtlicher Text

1. L'attivita' di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani e' riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

2. In ogni altro caso detta attivita' puo' essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.