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Legge 2 gennaio 1989, n. 6 · Legge 2 gennaio 1989, n. 6 — Ordinamento della professione di guida alpina

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Art. 18Esercizio abusivo della professione

In KraftAmtlicher Text

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 e' punito ai sensi dell' articolo 348 del codice penale .

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo e' iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.

3. La sanzione e' applicata dalla competente autorita' della regione competente per territorio.