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Legge 2 gennaio 1989, n. 6 · Legge 2 gennaio 1989, n. 6 — Ordinamento della professione di guida alpina

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Art. 16Funzioni del collegio nazionale

In KraftAmtlicher Text

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attivita' dei collegi regionali delle guide alpine;

d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;

e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;

g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi;

h) collaborare con le autorita' statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.