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Legge 2 gennaio 1989, n. 6 · Legge 2 gennaio 1989, n. 6 — Ordinamento della professione di guida alpina

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 Art. 12Tariffe professionali

In KraftAmtlicher Text

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorita' della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo. (3) ((4))

-------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 , ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».