Legge 2 gennaio 1989, n. 12 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 del trattato stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 del trattato stesso.