Legge 2 gennaio 1989, n. 11 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato medesimo.
1. Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato medesimo.