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Legge 29 dicembre 1988, n. 544 · Legge 29 dicembre 1988, n. 544 — Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni

Legge 29 dicembre 1988, n. 544 Art. 7Pensioni dei liberi professionisti

In KraftAmtlicher Text

1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.