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Legge 29 dicembre 1988, n. 544 · Legge 29 dicembre 1988, n. 544 — Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni

Legge 29 dicembre 1988, n. 544 Art. 3Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo

In KraftAmtlicher Text

1. Con effetto dal 1› gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1› gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1› gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.

Nota all'art. 3, comma 1: Gli aumenti di cui ai numeri 1) , 2) , 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (per il titolo vedere nota precedente) sono i seguenti: "Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1› gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1› luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure: 1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1› maggio 1968; 2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› maggio 1968-31 dicembre 1971; 3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1972-31 dicembre 1977; 4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1978-30 giugno 1982".