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Legge 23 dicembre 1988, n. 543 · Legge 23 dicembre 1988, n. 543 — Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna

Legge 23 dicembre 1988, n. 543 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, approva il programma delle opere da realizzare nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna, idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.

2. Il programma di cui al comma 1 deve indicare, tenuto conto dei piani regolatori, i tipi di interventi da realizzare con priorita' in ciascuna area portuale, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.