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Legge 22 novembre 1988, n. 516 · Legge 22 novembre 1988, n. 516 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Legge 22 novembre 1988, n. 516 Art. 32

In KraftAmtlicher Text

1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

4. L'Unione provvede altresi', per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.