Legge 27 ottobre 1988, n. 496 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985.