Legge 27 ottobre 1988, n. 470 Art. 21
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.