Legge 25 agosto 1988, n. 381 Art. 2
1. La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 , e successive modificazioni, e' integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.
1. La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 , e successive modificazioni, e' integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.