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Legge 23 agosto 1988, n. 400 · Legge 23 agosto 1988, n. 400 — Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge 23 agosto 1988, n. 400 Art. 33Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

CAPO V PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In KraftAmtlicher Text

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.