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Legge 10 agosto 1988, n. 357 · Legge 10 agosto 1988, n. 357 — Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657

Legge 10 agosto 1988, n. 357 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Il compenso incentivante la produttivita' previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , e' esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine e' annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.

Nota all'art. 6: Il testo dell' art. 4, comma 4, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), e' il seguente: "4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita' connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione prevista dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'".