Legge 10 agosto 1988, n. 349 Art. 2
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1988.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 luglio 1988.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.